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CONDIZIONI GENERALI

per la
FORNITURA DI PRODOTTI MECCANICI, ELETTRICI ED ELETTRONICI 

PREAMBOLO
1. Le presenti Condizioni Generali si applicano nel momento
in cui le parti accetteranno le stesse Per Iscritto o con altra
modalità. Le modifiche o le deviazioni rispetto ad esse dovranno
essere accettate Per Iscritto.
DEFINIZIONI
2. Ai seguenti termini compresi nelle presenti Condizioni
Generali sarà assegnato il significato di seguito indicato:
“Contratto”: l’accordo Per Iscritto concluso fra le
parti, relativo alla fornitura del Prodotto e tutte le appendici, ivi
comprese le relative modifiche e supplementi a detti documenti
concordati Per Iscritto;
“Colpa Grave”: un atto od omissione determinati da
negligente valutazione delle gravi conseguenze, che una parte
contrattuale diligente avrebbe potuto normalmente prevedere, o
da una deliberata non osservanza delle conseguenze di tale atto
o omissione;
“Per Iscritto”: comunicazione, attraverso documento
firmato da entrambe le parti, inviata per lettera, per fax o per posta
elettronica e con qualsiasi altro mezzo concordato fra le parti;
“il Prodotto”: l’/gli oggetto/i da fornire ai sensi del Contratto, ivi compresi software e documentazione.
INFORMAZIONE SUL PRODOTTO
3. Tutte le informazioni ed i dati contenuti nella documentazione generale del prodotto e nei listini prezzi saranno vincolanti
solo laddove si faccia ad essi espressamente riferimento Per
Iscritto in seno al Contratto.
DISEGNI E INFORMAZIONI TECNICHE
4. Tutti i disegni ed i documenti tecnici relativi al Prodotto
o alla sua fabbricazione trasmessi da una parte all’altra parte,
anteriormente o successivamente alla formazione del Contratto,
rimarranno di proprietà della parte che li trasmette.
Dei disegni, documenti tecnici od altre informazioni
tecniche che una delle parti riceva non si potrà, senza il consenso
dell’altra parte, fare alcun uso diverso da quello per il quale siano
stati forniti. Ne sono vietati l’uso, la copiatura, la riproduzione,
nonché la trasmissione e la comunicazione a terzi, senza il
consenso della parte fornitrice.
5. Il Fornitore, non oltre la data di consegna, dovrà fornire
gratuitamente le informazioni ed i disegni necessari all’Acquirente
per l’installazione, la messa in servizio, il funzionamento e la
manutenzione del Prodotto. Tali informazioni e disegni saranno
forniti nel numero di copie concordato e comunque dovrà essere
fornita almeno una copia di ciascuno. Il Fornitore non ha l’obbligo
di fornire disegni industriali relativi al Prodotto o alle parti di
ricambio.
COLLAUDO
6. I collaudi previsti dal Contratto dovranno essere eseguiti,
salvo quanto diversamente concordato, nel luogo di fabbricazione
durante l’ordinario orario di lavoro.
Se il Contratto non specifica requisiti tecnici, i collaudi
dovranno essere eseguiti conformemente alla pratica in uso
nel settore industriale di riferimento del paese di fabbricazione
interessato.
7. Il Fornitore darà notifica Per Iscritto all’Acquirente riguardo
ai collaudi, in tempo utile da consentire all’Acquirente di farsi
rappresentare. Se l’Acquirente non è rappresentato, il rapporto
relativo al collaudo sarà spedito all’Acquirente e il quale sarà
tenuto ad approvarne la correttezza.
8. Se in base ai collaudi il Prodotto non risulta conforme a
quanto previsto dal Contratto, il Fornitore dovrà senza indugio
correggere ogni difetto al fine di garantire la conformità del Prodotto al Contratto.
A richiesta dell’Acquirente saranno in seguito eseguiti nuovi collaudi,
salvo che la mancanza riscontrata non fosse insignificante.
9. Il Fornitore sosterrà tutti i costi relativi ai collaudi eseguiti
nel luogo di fabbricazione. L’Acquirente dovrà comunque
sostenere tutte le spese di vitto e alloggio per la partecipazione
dei suoi rappresentanti a tali collaudi.
CONSEGNA. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
10. Ogni condizione commerciale concordata sarà interpretata
in base agli INCOTERMS® in vigore al momento della formazione
del Contratto.
Se non è stata concordata alcuna condizione specifica,
la consegna sarà Franco Vettore (FCA) nel luogo designato dal
Fornitore.
Ove, nel caso di consegna Franco Vettore, il Fornitore
si impegni su richiesta dell’Acquirente a spedire il Prodotto a
destinazione, il rischio si trasferisce non oltre il momento in cui il
Prodotto viene consegnato al primo vettore.
Se non diversamente concordato, non sono consentite
spedizioni parziali.
TEMPI DI CONSEGNA. RITARDO
11. Ove le parti, in luogo dell’indicazione della data di
consegna, abbiano indicato un periodo di tempo entro il quale
dovrà effettuarsi la consegna, tale periodo comincerà a decorrere
dal momento in cui il Contratto è stipulato e sono stati soddisfatti
tutti i presupposti a carico dell’Acquirente, come le formalità
amministrative, i pagamenti dovuti alla conclusione del Contratto,
e le garanzie.
12. Se il Fornitore prevede di non essere in grado di consegnare
il Prodotto alla data di consegna, dovrà immediatamente notificare
ciò all’Acquirente Per Iscritto, specificandone la ragione, e, se
possibile, il momento in cui può prevedersi la consegna.
Se il Fornitore omette di dare tale notifica, l’Acquirente avrà
diritto al risarcimento di ogni costo aggiuntivo sostenuto e che
avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica.
13. Se il ritardo nella consegna è determinato da una qualsiasi
delle circostanze di cui alla Clausola 41, da un atto od omissione
da parte dell’Acquirente, fra cui la sospensione prevista nelle
Clausole 21 e 44, o da qualsiasi altra circostanza imputabile
all’Acquirente, il Fornitore avrà diritto di protrarre i tempi di
consegna per il periodo necessario, con riguardo alle circostanze
specifiche. Tale disposizione si applicherà indipendentemente dal
fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo la prevista
data di consegna.
14. Se il Prodotto non viene consegnato alla data di consegna,
l’Acquirente avrà diritto alla liquidazione dei danni a partire dalla
data nella quale avrebbe dovuto aver luogo la consegna.
La liquidazione dei danni sarà esigibile nella misura dello
0.5 per cento del prezzo di acquisto calcolato per ogni settimana
di ritardo già iniziata. La liquidazione dei danni non dovrà eccedere
il 7.5 per cento del prezzo di acquisto.
Se il ritardo riguarda solo una parte del Prodotto, la
liquidazione dei danni sarà calcolata su quella parte del prezzo
di acquisto che può attribuirsi a quella parte del Prodotto che,
per effetto del ritardo, non può essere utilizzata ai fini cui le parti
l’avevano destinata.
I danni saranno liquidabili dietro richiesta Per Iscritto
dell’Acquirente, tuttavia non prima che la consegna sia terminata
o il Contratto sia stato rescisso ai sensi della Clausola 15.
L’Acquirente perderà il diritto alla liquidazione dei danni
se non presenterà una rivendicazione Per Iscritto di tali danni nel
termine di sei mesi dalla data in cui avrebbe dovuto aver luogo la
consegna.
15. Se il ritardo nella consegna è tale da determinare il diritto
dell’Acquirente alla liquidazione dei danni nella misura massima,
ai sensi della Clausola 14, e se il Prodotto non è stato ancora
consegnato, l’Acquirente potrà richiedere Per Iscritto che la
consegna avvenga entro un congruo termine definitivo, il quale
non potrà essere inferiore ad una settimana.
Se il Fornitore non provvede alla consegna entro questo
termine definitivo e se ciò non è dovuto a circostanze imputabili
alla responsabilità dell’Acquirente, l’Acquirente avrà in tal caso
la facoltà di rescindere il Contratto, notificando ciò Per Iscritto
al Fornitore, in relazione a quella parte del Prodotto che, per
effetto della mancata consegna da parte del Fornitore, non può
utilizzarsi ai fini cui le parti la avevano destinata.
Se l’Acquirente risolve il Contratto egli avrà diritto al
risarcimento della perdita che subisce in conseguenza del ritardo
del Fornitore, ivi compreso il danno indiretto e il lucro cessante.
Il completo risarcimento, comprendente la liquidazione dei danni
da corrispondersi ai sensi della Clausola 14, non dovrà eccedere
il 15 per cento di quella parte del prezzo di acquisto che può
attribuirsi alla parte di Prodotto in relazione al quale il Contratto
viene rescisso.
L’Acquirente avrà inoltre il diritto di risolvere il Contratto
notificando ciò Per Iscritto al Fornitore, se dalle circostanze
si evince che si verificherà un ritardo nella consegna il quale,
ai sensi della Clausola 14, darebbe all’Acquirente diritto alla
liquidazione dei danni nella massima misura. Nel caso in cui la
risoluzione avvenga per questa ragione, l’Acquirente avrà diritto
alla liquidazione dei danni nella massima misura, nonché al
risarcimento ai senso del terzo comma della Clausola 15.
16. La liquidazione dei danni ai sensi della Clausola 14 e la
risoluzione del Contratto con limitato risarcimento prevista dalla
Clausola 15 saranno gli unici rimedi disponibili all’Acquirente in
caso di ritardo da parte del Fornitore. E’ esclusa nei confronti del
Fornitore ogni altra rivendicazione basata su tale ritardo, salvo nel
caso in cui il Fornitore sia responsabile di Colpa Grave.
17. Se l’Acquirente prevede di non essere in grado di accettare
la consegna del Prodotto al momento della consegna, egli
dovrà immediatamente notificare ciò al Fornitore Per Iscritto,
specificandone la ragione, e, se possibile, il momento in cui sarà
in grado di accettare la consegna.
Se l’Acquirente non accetta la consegna al momento della
consegna, egli dovrà comunque pagare ogni parte del prezzo di
acquisto divenuto esigibile al momento della consegna, come se
la consegna avesse avuto luogo in quel momento. Il Fornitore
provvederà all’immagazzinamento del Prodotto a rischio e spese
dell’Acquirente. Il Fornitore dovrà inoltre assicurare a spese
dell’Acquirente il prodotto, ove l’Acquirente lo richieda.
18. Salvo che la mancata accettazione della consegna da parte
dell’Acquirente non sia dovuta ad una qualsiasi delle circostanze
di cui alla Clausola 41, il Fornitore avrà facoltà di richiedere con
preavviso Per Iscritto all’acquirente che la consegna sia effettuata
entro un congruo termine definitivo.
Se, per qualsiasi ragione non imputabile alla responsabilità
del Fornitore, l’Acquirente non accetta la consegna entro tale
termine, il Fornitore potrà risolvere per intero o parzialmente
il Contratto notificando ciò Per Iscritto. Il Fornitore avrà in
tal caso diritto al risarcimento della perdita subita a causa
dell’inadempimento dell’Acquirente, inclusi il danno indiretto e il
lucro cessante. Il risarcimento non dovrà eccedere quella parte
del prezzo di acquisto che può attribuirsi alla parte di Prodotto in
relazione alla quale il Contratto viene rescisso.
PAGAMENTO
19. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data della
fattura.
Salvo quanto diversamente concordato, il prezzo di
acquisto sarà corrisposto per un terzo al momento della
conclusione del Contratto e per un terzo alla notifica da parte
del Fornitore all’Acquirente che il Prodotto, o la parte essenziale
di esso, è pronta per la consegna. Il pagamento a saldo sarà
effettuato all’ultimazione della consegna dell’intero Prodotto.
20. Indipendentemente dalla forma di pagamento utilizzata,
l’obbligazione di pagamento non si estinguerà finché non
sarà avvenuto l’accredito irrevocabile sul conto del Fornitore
dell’importo dovuto.
21. Se l’Acquirente omette il pagamento entro la data pattuita,
il Fornitore avrà diritto agli interessi a partire dalla data in cui il
pagamento è divenuto esigibile e al compenso del costo di
recupero del credito . Il tasso d’interesse sarà quello concordato
fra le parti o altrimenti, sarà 8 punti percentuali al di sopra del
tasso praticato per i principali strumenti di rifinanziamento della
Banca Centrale Europea. Il risarcimento per i costi di recupero del
credito corrisponderà all’1 per cento dell’importo rispetto a cui
matura l’interesse per ritardato pagamento.
In caso di ritardato pagamento e qualora l’Acquirente
non costituisca la garanzia concordata entro la data convenuta il
Fornitore potrà, dopo aver dato notifica all’Acquirente Per Iscritto,
sospendere l’adempimento del Contratto fino al momento in
cui riceva il pagamento o, se del caso, fino a che l’Acquirente
costituisca la garanzia concordata.
Se l’Acquirente non avrà corrisposto l’importo dovuto
entro tre mesi il Fornitore avrà la facoltà di risolvere il Contratto
mediante notifica Per Iscritto all’acquirente e, oltre agli interessi e
al compenso dei costi di recupero del credito in conformità con
questa Clausola, quella di richiedere il risarcimento della perdita
che subisce. Tale risarcimento non dovrà eccedere il prezzo di
acquisto pattuito.

RISERVA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ
22. Il Prodotto rimarrà di proprietà del Fornitore finché non
sarà stato pagato per intero nella misura in cui tale riserva del
diritto di proprietà abbia validità per la legge pertinente.
L’Acquirente, su richiesta del Fornitore, contribuirà con
esso a prendere ogni misura necessaria per la tutela del diritto di
proprietà del Fornitore sul Prodotto.
La riserva del diritto di proprietà non avrà effetto sul
trasferimento del rischio ai sensi della Clausola 10.
RESPONSABILITÀ IN CASO DI DIFETTI
23. In virtù delle disposizioni contenute nelle Clausole dalla
24 alla 39 comprese, il Fornitore dovrà correggere difetti o non
conformità (designati qui di seguito con il termine difetto/i)
derivanti da progettazione, lavorazioni o materiali inidonei.
24. Il Fornitore non risponderà dei difetti dei materiali forniti
né quelli derivanti dalla progettazione convenuta o specificata
dall’Acquirente.
25. La responsabilità del Fornitore si limiterà ai difetti che si
riscontrano alle condizioni di funzionamento previste a Contratto
e in seguito ad uso corretto del Prodotto.
26. Il Fornitore non risponderà per i difetti causati da
circostanze che si determinano dopo il trasferimento del rischio
all’Acquirente, come difetti dovuti a manutenzione inappropriata,
installazione errata o cattiva riparazione dell’Acquirente o dovuti
a modifiche apportate senza il consenso scritto del Fornitore. Il
Fornitore non risponderà nemmeno per la normale usura, né per il
deterioramento.
27. La responsabilità del Fornitore si limiterà ai difetti che si
riscontrano fino ad un anno dalla consegna. Se l’uso del Prodotto
eccede quello concordato, tale periodo sarà proporzionalmente
ridotto.
28. Qualora il difetto di una parte del Prodotto sia stato corretto,
il Fornitore sarà responsabile dei difetti della parte riparata o
sostituita agli stessi termini e condizioni che sono applicabili al
Prodotto originale per il periodo di un anno. Per le rimanenti parti
del Prodotto il termine di cui alla Clausola 27 sarà prorogato solo
in misura equivalente al periodo per il quale e solo se non è stato
possibile usare il Prodotto a causa del difetto.
29. L’Acquirente, senza immotivato ritardo, dovrà notificare al
Fornitore Per Iscritto la presenza di qualsiasi difetto che venga
rilevato. In nessun caso tale notifica potrà essere fornita oltre le
due settimane successive alla scadenza del termine contenuto
nella Clausola 27 o oltre il/i periodo/i previsti dalla Clausola 28,
ove applicabile.
La notifica dovrà contenere una descrizione del difetto.
Se l’Acquirente omette di notificare Per Iscritto al Fornitore
il difetto entro i termini fissati nel primo comma della presente
Clausola, perderà il diritto alla correzione del difetto.
Ove il difetto sia tale da causare danni, l’Acquirente dovrà
informare immediatamente il Fornitore Per Iscritto. L’Acquirente
dovrà assumersi il rischio del danno al Prodotto risultante da
una sua mancata notifica. L’Acquirente adotterà provvedimenti
ragionevoli per contenere al massimo i danni e a tal fine agirà
conformemente alle istruzioni del Fornitore.
30. Al ricevimento della notifica ai sensi della Clausola 29
il Fornitore dovrà correggere il difetto a proprie spese senza
immotivato ritardo, come previsto nelle Clausole dalla 23 alla 39
comprese. Gli interventi di correzione avranno luogo in periodi
che consentiranno di non interferire con le attività dell’Acquirente,
salvo necessità.
Le riparazioni dovranno effettuarsi nel luogo in cui si trova
il Prodotto a meno che il Fornitore non ritenga più opportuno che
il prodotto sia inviato a lui direttamente o ad un indirizzo da lui
stesso specificato.
Se il difetto può essere corretto mediante sostituzione
o riparazione di una parte difettosa e se lo smontaggio e la
reinstallazione della parte non richiedono conoscenze specifiche,
il Fornitore può richiedere l’invio della parte difettosa al suo
indirizzo o a un indirizzo da lui stesso specificato. In tal caso, il
Fornitore sarà liberato dalle obbligazioni relative al difetto quando
consegna all’Acquirente la parte debitamente riparata o sostituita.
31. L’Acquirente fornirà a proprie spese accesso al Prodotto
e provvederà agli interventi sulle apparecchiature diverse dal
Prodotto nella misura necessaria a correggere il difetto.
32. Salvo quanto diversamente concordato, il trasporto del
Prodotto o di ogni sua parte al Fornitore e dal Fornitore, il quale si
renda necessario per procedere alla correzione dei difetti dei quali
è responsabile il Fornitore, sarà a rischio e a spese del Fornitore.
Con riferimento a detto trasporto l’Acquirente dovrà seguire le
istruzioni del Fornitore.
33. Salvo quanto diversamente concordato, l’Acquirente
sosterrà ogni costo aggiuntivo contratto dal Fornitore per la
correzione del difetto causato dal Prodotto in conseguenza del
fatto che il Prodotto si trova in un luogo diverso da quello di
destinazione stabilito al momento della conclusione del Contratto
per la consegna del Fornitore all’Acquirente o – ove non sia stato
stabilito il luogo di destinazione – diverso dal luogo di consegna.
34. Saranno messe a disposizione del Fornitore le parti difettose

sostituite, le quali resteranno di sua proprietà.
35. Se l’Acquirente invia la notifica indicata nella Clausola 29 e
non viene rilevato alcun difetto di cui il Fornitore debba rispondere,
il Fornitore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute in
conseguenza della notifica.
36. Se il Fornitore non adempie alle proprie obbligazioni ai
sensi della Clausola 30, l’Acquirente potrà fissare, dandone
notifica Per Iscritto, un termine ragionevole per l’assolvimento
delle obbligazioni del Fornitore. Questo termine non potrà essere
inferiore a una settimana.
Se il Fornitore non adempie alle proprie obbligazioni
entro tale termine, l’Acquirente potrà effettuare direttamente o
per mezzo di terzi interventi di riparazione a rischio e spese del
Fornitore.
Laddove gli interventi di riparazione effettuati all’Acquirente
o da un terzo siano andati a buon fine, il rimborso da parte del
Fornitore dei congrui costi sostenuti dall’Acquirente estinguerà
l’obbligazione del fornitore in relazione al citato difetto.
37. Ove la riparazione del Prodotto di cui alla Clausola 36 non
sia andata a buon fine,
a) l’Acquirente avrà diritto ad una riduzione del prezzo di
acquisto proporzionale alla riduzione di valore del Prodotto, fermo
restando che in nessun caso tale riduzione potrà eccedere la
misura del 15 per cento del prezzo di acquisto, oppure
b) ove il difetto sia tanto consistente da privare l’Acquirente
del vantaggio Contrattuale derivante dal Prodotto, o da una
sua parte fondamentale l’Acquirente potrà risolvere il Contratto
notificando al Fornitore Per Iscritto che in seguito al difetto, tale
parte del Prodotto non può servire alla destinazione d’uso stabilita
fra le parti. L’Acquirente avrà in tal caso diritto al risarcimento
della perdita subita, fino ad un massimo del 15 per cento della
parte del prezzo di acquisto che può essere attribuito alla parte di
Prodotto per la quale il Contratto è stato risolto.
38. Ferme restando le disposizioni delle Clausole dalla 23 alla
37, il Fornitore non sarà responsabile dei difetti di qualsiasi parte
del Prodotto per più di un anno dal termine del periodo coperto da
garanzia stabilito nella Clausola 27 o dal termine di qualsiasi altro
periodo di garanzia concordato fra le parti.
39. Il Fornitore non sarà responsabile di altri difetti al di fuori di
quelli previsti nelle Clausole dalla 23 alla 38. Questa disposizione
si applica a qualsiasi perdita che possa essere causata dal difetto,
fra cui la mancata produzione, il mancato profitto ed altre perdite
indirette. Tale limitazione di responsabilità del Fornitore non si
applica ove egli sia responsabile di Colpa Grave.
RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PER DANNI CAUSATI
DAL PRODOTTO
40. Il Fornitore non sarà responsabile di alcun danno al patrimonio

che sia stato causato dal Prodotto dopo la sua consegna e
durante il possesso da parte dell’Acquirente. Il Fornitore non sarà
altresì responsabile dei danni a prodotti fabbricati dall’Acquirente,
o a prodotti dei quali fanno parte i prodotti dell’Acquirente.
Se il Fornitore incorre in responsabilità nei confronti di terzi
in ragione dei danni al patrimonio descritti nel precedente comma,
l’Acquirente dovrà indennizzare il Fornitore, sostenerne la difesa e
tenerlo al riparo da rivendicazioni.
Ove sia presentata da un terzo una rivendicazione per
danni nei confronti di una delle parti, quest’ultima dovrà informare
immediatamente l’altra parte Per Iscritto.
Il Fornitore e l’Acquirente saranno reciprocamente tenuti
a rispondere alla citazione da parte del tribunale o della corte
arbitrale al cui esame sia sottoposta la causa intentata nei loro
confronti per i danni presumibilmente causati dal Prodotto.
Tuttavia il Fornitore e l’Acquirente comporranno le vertenze in
materia di responsabilità in osservanza della Clausola 46.
La limitazione di responsabilità del Fornitore di cui al primo
comma della presente Clausola non si applicherà nel caso in cui il
Fornitore si sia reso responsabile di Colpa Grave.
FORZA MAGGIORE
41. Ciascuna delle parti avrà diritto alla sospensione
dell’adempimento previsto dal Contratto nella misura in cui un
evento di Forza Maggiore come uno dei seguenti ne impedisca
l’adempimento o lo renda eccessivamente oneroso: vertenze
sindacali e qualsiasi altra circostanza che sfugga al controllo
delle parti quale incendio, evento bellico, vasta mobilitazione
militare, insurrezione, confisca, sequestro, embargo, restrizioni
all’uso dell’energia, restrizioni in materia di valuta e di export,
epidemie, calamità naturali, eventi naturali di carattere estremo,
atti di terrorismo, nonché inconvenienti o ritardi nelle consegne

da parte di sub-contraenti, che siano causati da una qualsiasi delle
circostanze citate nella presente Clausola.
Ove una delle circostanze citate nella presente Clausola
si verifichi, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima o
dopo la conclusione del Contratto, il diritto alla sospensione sarà
riconosciuto solo se i suoi effetti sull’adempimento del Contratto
non potevano essere previsti al momento della conclusione del
Contratto.
42. La parte che rivendichi di aver subito gli effetti della
Forza Maggiore dovrà dare immediata notifica all’altra parte Per
Iscritto del fatto che tale circostanza si è verificata e della sua
cessazione. Se una parte omette tale notifica, l’altra parte avrà
il diritto a ricevere il rimborso di ogni spesa supplementare che
abbia dovuto sostenere e che avrebbe potuto evitare se avesse
ricevuto tale notifica.
Se la Forza Maggiore impedisce all’Acquirente di adempiere

alle proprie obbligazioni, egli dovrà risarcire al Fornitore le
spese da questi sostenute per mettere al sicuro e salvaguardare il
Prodotto.
43. Indipendentemente da quanto possa in altro modo
derivare dalle presenti Condizioni Generali, ciascuna delle parti
avrà la facoltà di risolvere il Contratto, notificando ciò Per Iscritto
all’altra parte ove l’adempimento Contrattuale sia sospeso in virtù
della Clausola 41 per oltre sei mesi.
PREVISIONE DI INADEMPIMENTO
44. Ferme restando le altre disposizioni delle presenti
Condizioni Generali in materia di sospensione, ciascuna delle
parti avrà la facoltà di sospendere l’adempimento delle proprie
obbligazioni Contrattuali ove le circostanze evidenzino che l’altra
parte non è in grado di adempiere alle proprie obbligazioni. La
parte che sospende il proprio adempimento Contrattuale dovrà
immediatamente darne notifica all’altra parte Per Iscritto.
PERDITE INDIRETTE
45. Salvo quanto sia stato diversamente stabilito nelle presenti
Condizioni Generali, non è prevista alcuna responsabilità a carico
di ciascuna delle parti nei confronti dell’altra parte per la mancata
produzione, il mancato profitto, il mancato uso, la perdita di contratti

o per qualsiasi altra perdita indiretta.
CONTROVERSIE E LEGGE REGOLATRICE
46. Tutte le controversie derivanti dal Contratto o ad esso relative

saranno giudicate in modo definitivo secondo le Regole di
Arbitraggio della Camera di Commercio Internazionale da uno o
più arbitri nominati ai sensi di dette Regole.
47. Legge regolatrice del Contratto sarà il diritto sostanziale
vigente nel paese del Fornitore.

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